Nella pratica del commercio, nazionale ed internazionale, e dei finanziamenti, è molto frequente la sottoscrizione di documenti di garanzia, collaterali ai rapporti commerciali e bancari.
La garanzia autonoma, sovente rilasciata “a prima richiesta”, e la fideiussione rappresentano le garanzie personali che maggiormente ricorrono.
Ma soltanto alcune recenti pronunzie della Corte di Cassazione hanno messo chiaramente in luce gli aspetti, le caratteristiche e la causa concreta di tali due differenti tipologie di garanzie, che hanno come elemento comune l’essere rilasciate per tutelare il creditore in caso di inadempimento del debitore.
L’obiettivo di questo contributo è di evidenziare le principali diversità tra tali due garanzie, alla luce della giurisprudenza più recente.
- Garanzia “a prima richiesta” e fideiussione: principali differenze.
L’ accessorietà: il primo elemento caratterizzante il contratto autonomo di garanzia, che lo differenzia dalla fideiussione, è la mancanza di “accessorietà” dell’obbligazione del garante rispetto all’ obbligazione principale; tale elemento fondamentale consente, soprattutto, al fideiussore, di avvalersi delle eccezioni e contestazioni di cui è dotato il debitore principale verso il creditore, che restano precluse, invece, al garante autonomo. Quest’ultimo potrà però ostacolare l’azione del creditore, sollevando la c.d. “exceptio doli” , ovvero facendo valere una condotta abusiva del creditore che abbia fraudolentemente taciuto situazioni sopravvenute, modificative o estintive del diritto azionato; a tal riguardo, la Suprema Corte ha chiarito che il garante non può soltanto allegare circostanze di fatto idonee a costituire oggetto di un’eccezione che il debitore potrebbe opporre al creditore (sul punto: Cassazione Civile, Sez. III, 15 maggio 2019, n. 12884).
La prestazione: altro aspetto di diversità tra la garanzia autonoma e la fideiussione è costituito dalla disomogeneità tra la prestazione dovuta dal garante autonomo e quella dovuta dal fideiussore. Infatti, come chiarito recentemente dalla Corte di Cassazione, il fideiussore è tenuto ad una prestazione identica rispetto a quella dovuta dal debitore principale, contrariamente al garante autonomo, che deve invece tenere indenne il creditore dalle conseguenze del mancato adempimento solo e sempre mediante il pagamento di una somma di danaro (sul punto: Cass. civ., Sez. III, Ordinanza, 05/03/2020, n. 6177). Ciò comporta anche una differente funzione delle due garanzie che, nel caso della fideiussione, può definirsi “satisfattoria”, perché consente al creditore di ricevere dal garante l’adempimento che avrebbe dovuto eseguire il debitore, invece, nel caso della garanzia autonoma, sarà “indennitaria”, in quanto mira a ristorare il creditore insoddisfatto mediante il pagamento di una somma di denaro predeterminata, sostitutiva della mancata o inesatta prestazione del debitore (sul punto: Cass. civ., Sez. III, Sentenza, 22/11/2019, n. 30509; Sezioni Unite S.C. n. 3947/ 2010;).
La solidarietà: la Suprema Corte ha chiarito, inoltre, che l’obbligazione del debitore principale e quella del garante autonomo non sono obbligazioni solidali (artt. 1292 e successivi del c.c.) configurandosi, invece, tra le prestazioni degli stessi un mero collegamento negoziale (sul punto: Cass. civ., Sez. I, Sentenza, 11/12/2019, n. 32402)
La clausola “a prima richiesta”: la previsione del pagamento “a prima richiesta e senza eccezioni” nel documento di garanzia, comporta la presenza di una garanzia autonoma e non di una fideiussione, salvo che il contenuto del contratto non fornisca evidenti elementi in senso opposto, secondo quanto chiarito dalle Sezioni Unite della Suprema Corte (sul punto: Sez. U., Sentenza n. 3947 del 18/02/2010); tuttavia la giurisprudenza più recente dei Tribunali di merito appare talvolta conformarsi al criterio appena esposto (si veda Tribunale Forlì, Sez. II, Sentenza, 07/01/2021) talaltra discostarsi dallo stesso (si veda Tribunale Torino, Sez. I, Sentenza, 08/01/2021).
- Conclusioni
In conclusione, sono molti gli aspetti da comparare per giungere alla corretta qualificazione di un documento di garanzia come ” garanzia autonoma” o come “fideiussione”, considerato che il contenuto degli atti può essere talvolta simile e confondibile; il differente inquadramento è di fondamentale importanza, potendo da ciò dipendere, soprattutto, i rimedi, le azioni e le eccezioni a disposizione sia del creditore che del garante, per la tutela dei loro rispettivi diritti.
Avv. Antonio Landolfi, LL.M.
Managing Partner – Landolfi & Associati
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